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31 Luglio 2016

E’ accaduto a Pieve di Rosa in provincia di Udine, vicino al greto del fiume Tagliamento: il militare ha lanciato l’allarme poi l’ultraleggero si è schiantato a terra.

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CAMINO AL TAGLIAMENTO (UDINE) . Un Piper biposto è precipitato sul greto del Tagliamento a Pieve di Rosa, località di Camino al Tagliamento.

 

All’interno del velivolo c’erano due persone di San Paolo al Tagliamento (frazione di Morsano).

Il figlio Piero Gnesutta, 50 anni, Colonnello dell’Accademia di Modena e istruttore di volo pilotava il velivolo, voleva far provare l’ebbrezza del volo alla madre, la 72enne Paola Dalusio, che era seduta al suo fianco.

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Nell’impatto la donna è rimasta imprigionata nell’abitacolo ed è morta sul colpo, il figlio è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

L’INCIDENTE Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente ma, secondo una prima ricostruzione dei fatti, il velivolo avrebbe avuto un guasto tecnico. Il pilota ha fatto in tempo a lanciare un “may day”, poi ha puntato il velivolo verso un campo di barbatelle per riuscire ad atterrare e a mettersi in salvo.

Purtroppo la manovra non è riuscita e il mezzo si è schiantato sull’argine del Tagliamento.

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L’uomo è un pilota iscritto al Cirrus aviation sport club. Aveva portato la mamma a fare un giro sul Piper biposto, mentre il padre le attendeva a terra.

L’allarme è scattato poco dopo le 17.30. Sul posto l’elicottero del 118, ambulanze dell’ospedale di Udine, vigili del fuoco di Udine e San Vito al Tagliamento, i Carabinieri di Udine e Codroipo e il corpo forestale.

L’ultraleggero era decollato dall’aviosuperficie nella zona di Pannellia di Codroipo, annessa all’agriturismo Al Casale.

Fonte:gazzettadimodena.gelocal.it/

 

 

Non si tratta di un Piper come amano dire i giornalisti ma di un Ultraleggero Avanzato Tecnam P-92 Echo Classic I-B305…..(n.d.r.)….

15 Settembre 2013

Sentenza esemplare nel catanese per una serie di ritardi, riprotezioni e cambi aerei che hanno causato a una donna ucraina, che doveva tornare da Catania al paese d’origine per il funerale della madre, un ritardo nel viaggio di ben 13 ore complessive con il risultato di perdere il funerale stesso. Il Giudice, riconoscendole un risarcimento da mille euro più le spese legali, ha accolto ben tre orientamenti della Corte di giustizia europea.

Il caso è segnalato da Confconsumatori: il Giudice di Pace di Linguaglossa (CT) con una recente sentenza ha condannato una Compagnia aerea al risarcimento dei danni nei confronti della signora, che era giunta a destinazione con 13 ore di ritardo e che non aveva potuto partecipare ai funerali della madre in Ucraina.

Il Giudice ha riconosciuto innanzitutto la compensazione pecuniaria di 600 euro per il ritardo: la signora aveva acquistato il biglietto per la tratta Catania-Roma-Milano Malpensa-Kiev Borispol Ukraine, con partenza da Catania alle 14 e arrivo in Ucraina alle 22,55. Tuttavia l’aereo per Roma era partito in ritardo causando la perdita della coincidenza per i voli successivi. La passeggera é stata così riprotetta su un volo con destinazione Parigi, dove è arrivata alle 24. Dopo aver trascorso la notte in albergo, il giorno successivo era ripartita alle 7, arrivando a Kiev alle 11,40, con ben 13 ore di ritardo. Come spiega l’associazione, il biglietto acquistato per l’itinerario Catania-Kiev deve intendersi come un’unica prestazione di trasporto, anche se il viaggio, per ovvi motivi operativi, é stato suddiviso dalla Compagnia in più tratte. Conseguentemente la durata del ritardo da prendere in considerazione non é quella relativa alla tratta Catania-Roma, ma all’intero viaggio. Il Giudice ha così recepito la definizione di volo su cui si é pronunciata la Corte di Giustizia Europea, che ha sancito il diritto del passeggero ad avere riconosciuta la compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo prolungato.

Il Giudice ha poi riconosciuto 400 euro di ulteriore risarcimento del danno, liquidati equitativamente, perché, sempre in virtù di quanto previsto dal regolamento comunitario e da un’altra pronuncia della Corte di Giustizia Europea,il riconoscimento della compensazione lascia impregiudicato il diritto del passeggero a un risarcimento supplementare. Infine ha riconosciuto la propria competenza quale Giudice del foro del consumatore e quale autorità competente a decidere in virtù della Convenzione di Montreal e delle regole processuali dello Stato italiano, in ciò rigettando ulteriormente le eccezioni della compagnia

Fonte:www.helpconsumatori.it


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